Immissione sul mercato e messa in servizio
| Immissione sul mercato di una macchina (Articolo 5) |
| 1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I; b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina; f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.1. |

