Sanzioni D.Lgs. n. 17/2010
E’ stato pubblicato in G.U. del 19 febbraio 2010 il decreto di recepimento n. 17/2010 della direttiva macchine 2006/42/CE.
Un’importantissima innovazione che differenzia il recepimento italiano dal testo ufficiale della Direttiva 2006/42/CE è relativa alle sanzioni previste per il fabbricante (Articolo 15), precedentemente non previste nemmeno nel DPR n. 459/96.
Non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (comprende il manuale istruzioni) |
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. |
| Quasi macchine | 2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 (quasi macchine) del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. |
| Mancata presentazione del fascicolo tecnico e documentazione pertinente | 3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. |

