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Sanzioni D.Lgs. n. 17/2010


E’ stato pubblicato in G.U. del 19 febbraio 2010 il decreto di recepimento n. 17/2010 della direttiva macchine 2006/42/CE.

Un’importantissima innovazione che differenzia il recepimento italiano dal testo ufficiale della Direttiva 2006/42/CE è relativa alle sanzioni previste per il fabbricante (Articolo 15), precedentemente non previste nemmeno nel DPR n. 459/96.

Non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (comprende il manuale istruzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.
Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.

Quasi macchine 2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 (quasi macchine) del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
Mancata presentazione del fascicolo tecnico e documentazione pertinente 3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

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