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Speciale Fascicolo tecnico


L'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva macchine 2006/42/CE elenca gli obblighi che i fabbricanti di macchine devono soddisfare prima di immettere sul mercato o mettere in servizio una macchina.
Tra questi il fabbricante o il suo mandatario si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile.

Se le autorità di sorveglianza del mercato nutrono dubbi in merito alla conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, esse possono richiedere la trasmissione del fascicolo tecnico del fabbricante.
Queste disposizioni hanno un duplice scopo: da un lato, fornendo gli elementi pertinenti del fascicolo tecnico o della relativa documentazione tecnica il fabbricante può illustrare le misure adottate per far fronte ai rischi associati alla macchina nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili.
Dall'altro, l'esame di questi documenti consente alle autorità di sorveglianza del mercato di completare la propria indagine e fugare o confermare i propri dubbi sulla conformità della macchina in questione.

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