Valutazione dei rischi
| Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine (ALLEGATO I) |
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Scopo |
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. |
| Procedura | Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario: — stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, — individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, — stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi, — valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva, — elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b). |
| Disponibilità | La documentazione relativa alla valutazione dei rischi deve essere compresa nel fascicolo tecnico. Per questo motivo è soggetta alle stesse prescrizioni del fascicolo tecnico. |

