Direttiva PED
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La direttiva 97/23/CE riguarda la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità
delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Devono altresì ritenersi inclusi dalla normativa anche tutti gli insiemi comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione. Non rientra invece in tale disposizione "il montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco dall'utilizzatore, sotto la responsabilità di quest'ultimo, come gli impianti industriali".
Riguarda tutte le attrezzature aventi una pressione di progetto superiore ai 0.5 bar escluse le macchine, e copre le singole attrezzature (serbatoi, scambiatori, valvole, accessori di sicurezza e altri accessori a pressione) e insiemi da queste composti (packages, impianti chiavi in mano, caldaie, ecc.).
Le attrezzature a pressione e gli insiemi, per ottenere la Marcatura CE, devono essere sottoposti ad una procedura di verifica della conformità ai requisiti della direttiva, più o meno attenta a seconda del rischio pressione, a opera di un Organismo Notificato.
| Direttiva PED 1997/23/CE |


